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Prorogata di due mesi la domanda per la rottamazione quater

Illustrazione contenente una sveglia dalla quale esce la scritta TAX TIME con sopra la scritta Rottamazione 2023

Il MEF ha deciso di prorogare di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno, il termine di presentazione delle domande per la misura agevolativa. Restano invariate le linee guida e le tipologie di debiti rottamabili.

Chi aveva intenzione di aderire alla rottamazione quater delle cartelle esattoriali avrà ora a disposizione altri due mesi per presentare le dichiarazioni di adesione alla speciale procedura, prevista dalla Legge di bilancio 2023.
Nel comunicato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze annuncia la proroga di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater che passa dal 30 aprile al 30 giugno 2023, concedendo quindi ulteriori due mesi per aderire alla nuova definizione agevolata. Conseguentemente alla proroga di presentazione della domanda di adesione, cambia anche la data entro cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicherà le somme da pagare, non più il 30 giugno, ma il 30 settembre 2023. Nel comunicato, infine, il Ministero preannuncia che una prossima disposizione stabilirà la proroga della data di pagamento della prima o unica rata che passerà dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

Che cos’è la Rottamazione Quater
La Rottamazione quater delle cartelle esattoriali è una misura agevolativa preannunciata dalla Manovra 2023, e rientra tra quelle messe in campo dal Governo (ben 12), che concorrono alla cosiddetta tregua fiscale, così come un altro provvedimento molto utilizzato da chi intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, lo stralcio automatico. La nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (termine tecnico per indicare la rottamazione) interessa il periodo che va dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022 compreso, con una serie di esclusioni: per questo è consigliabile, anche se le scadenze sono state prorogate, sapere in anticipo quali debiti rientrano.

I debiti rottamabili
Sono quei debiti che possono essere inseriti nel piano agevolativo, quali cartelle esattoriali non ancora notificate, debiti prodotti dalla non regolarizzazione di rateizzazione o piani di sospensione, debiti ricavati dalle precedenti “Rottamazione ter o Saldo e stralcio o precedenti misure”.
Non rientrano invece nei carichi definibili, quindi rottamabili, i carichi affidati alla Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e, successivamente il periodo posteriore al 30 giugno 2022, i debiti presi in carico dalla Riscossione prodotti da recupero degli aiuti di Stato, i crediti prodotti da condanna della Corte dei conti, e ancora multe, ammende e sanzioni pecuniarie collegate a sentenze penali di condanna.

Con la definizione agevolata delle cartelle esattoriali è possibile pagare il solo debito originario senza l’applicazione di sanzioni, interessi e aggio (il corrispettivo che AdER e gli altri agenti della riscossione incassano per l'attività di recupero crediti). Si tratta di un risparmio consistente sia per chi ha debiti non troppo ingenti che per chi ha debiti di importi elevati con il Fisco.

Se però da un lato la rottamazione prevede un’agevolazione di base molto conveniente, dall’altro si deve rispettare un piano di rateazione molto rigido, tenendo presente che prima e seconda rata avranno un importo più alto, pari cioè al 10% del debito complessivo.

Bisogna inoltre considerare che con la rottamazione non si può saltare il pagamento di una rata e mantenere l’agevolazione. L’unica forma di tolleranza prevista è un ritardo di 5 giorni sulla scadenza di pagamento. Se si paga anche una singola rata dopo 5 giorni dalla sua scadenza il piano agevolato di rateazione decade.

Visita il sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e presenta la domanda di adesione.